Si avvisa che il Decreto legge 30 aprile 2021 n. 56 ha approvato alcune disposizioni, in particolare l’articolo 2 ha previsto quanto segue:
“all’art. 104, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e identità,
è disposta la proroga al 30 settembre 2021 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020. Tali documenti restano validi fino 30 settembre 2021.
In ogni caso “la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”. Per essa, quindi, non è prevista nessuna estensione. Per esigenze indifferibili legate al rinnovo per l'espatrio va contattato l'ufficio anagrafe 0321.846118 int.1
“all’art. 104, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e identità,
è disposta la proroga al 30 settembre 2021 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020. Tali documenti restano validi fino 30 settembre 2021.
In ogni caso “la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”. Per essa, quindi, non è prevista nessuna estensione. Per esigenze indifferibili legate al rinnovo per l'espatrio va contattato l'ufficio anagrafe 0321.846118 int.1